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Sez. 2, Sentenza n. 167 del 20/01/1976 (Rv. 378811 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378811-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONDIZIONI.*

Perche si verifichi l'ipotesi prevista dall'art 2724, n 1, cod civ, secondo cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi e un principio di prova per iscritto, non e sufficiente che lo scritto provenga dalla persona contro la quale e diretta la domanda, o dal suo rappresentante, ma occorre altresi che lo scritto faccia apparire verosimile il fatto allegato, nel senso che tra il fatto accertato dal documento e quello oggetto di prova testimoniale vi sia tale ragionevole relazione o nesso logico da far apparire verosimile il secondo, data la sussistenza del primo. (V 2113/74, mass n 370420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)