Sez. 2, Sentenza n. 167 del 20/01/1976 (Rv. 378811 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONDIZIONI.*
Perche si verifichi l'ipotesi prevista dall'art 2724, n 1, cod civ, secondo cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi e un principio di prova per iscritto, non e sufficiente che lo scritto provenga dalla persona contro la quale e diretta la domanda, o dal suo rappresentante, ma occorre altresi che lo scritto faccia apparire verosimile il fatto allegato, nel senso che tra il fatto accertato dal documento e quello oggetto di prova testimoniale vi sia tale ragionevole relazione o nesso logico da far apparire verosimile il secondo, data la sussistenza del primo. (V 2113/74, mass n 370420).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)