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Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 30/03/1988 (Rv. 458365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTROVERSIA IN ORDINE AL SOLO DIRITTO DI RIVALSA - CAUSA SCINDIBILE.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO IN GARANZIA IMPROPRIA - CONTROVERSIA IN ORDINE AL SOLO DIRITTO DI RIVALSA - CAUSA SCINDIBILE.*

Il rapporto di dipendenza, fra la causa principale e quella promossa dal convenuto con chiamata di un terzo in garanzia impropria, persiste, in fase d'impugnazione, agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., ove sia ancora in discussione il debito del convenuto verso l'attore, mentre, in caso contrario, quando cioè sia definitivamente accertato tale debito e si controverta soltanto sul diritto di rivalsa nei confronti del terzo, la parte attrice resta estranea alla contesa e non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi. (V 2381/81, mass n 413143; (V 292/80, mass n 403678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)