Sez. 3, Sentenza n. 292 del 14/01/1980 (Rv. 403678 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PROPOSTO DAL DANNEGGIATO CONTRO IL DANNEGGIANTE ASSICURATO - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - SCINDIBILITA O INSCINDIBILITA DELLE DUE CAUSE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PROPOSTO DAL DANNEGGIATO CONTRO IL DANNEGGIANTE ASSICURATO - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - SCINDIBILITA O INSCINDIBILITA DELLE DUE CAUSE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*
In tema di Assicurazione della responsabilita civile, la garanzia dovuta dall'assicuratore chiamato in causa dall'assicurato (convenuto a sua volta in giudizio dal danneggiato con l'Azione di risarcimento) ha carattere di garanzia impropria e le due cause - di risarcimento, proposta contro l'assicurato, e di indennizzo, proposta da quest'ultimo contro l'assicuratore - sono da considerare scindibili, se l'assicuratore si limiti a contestare la sola obbligazione di garanzia, e inscindibili, se egli contesti la responsabilita civile dell'assicurato. Nel secondo caso, l'assicuratore è parte necessaria nel giudizio d'impugnazione e, nei confronti dello stesso, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio a norma dello art 331 cod proc civ, la cui violazione e rilevabile di ufficio. (V 2473/77; (V 954/75; (Conf sulla prima parte 1981/76, mass n 380796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)