Sez. L, Sentenza n. 7623 del 06/06/2000 (Rv. 537317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Domanda - Natura di atto di riconoscimento del debito - Esclusione - Funzione di regolarizzazione contributiva - Attribuibilità - Conseguenze ai fini della prescrizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Alla domanda di condono previdenziale non può riconoscersi natura di riconoscimento del debito; essa, tuttavia, ha la funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito; in questi termini, di essa deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione del debito contributivo medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)