Sez. L, Sentenza n. 8698 del 18/08/1999 (Rv. 529356 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di accertamento negativo apposta alla domanda di condono - Efficacia - Domande relative a provvedimenti di condono anteriori al D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140) - Applicabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale (ivi comprese, stante il tenore letterale della norma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto con l'art. 3 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140), sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di talché si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)