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Sez. L, Sentenza n. 14069 del 18/06/2007 (Rv. 597679 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma nono, legge 335 del 1995 - Contributi relativi a periodi precedenti - Applicabilità - Limiti - Applicabilità del termine decennale - Condizioni - Condono previdenziale - Natura di atto di riconoscimento del debito - Esclusione - Funzione di regolarizzazione contributiva - Attribuibilità - Conseguenze ai fini della prescrizione.
Stato
decisa il 2007-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597679-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma nono e comma decimo, legge 335 del 1995, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione è quinquennale dal 1° gennaio 1996, mentre è applicabile la precedente prescrizione decennale se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'istituto atti interruttivi. Alla domanda di condono previdenziale se non può attribuirsi natura di riconoscimento del debito, deve riconoscersi funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito e, in questi termini, di essa deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione del debito contributivo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)