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Sez. 3, Sentenza n. 4385 del 25/06/1983 (Rv. 429298 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CAUSE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - DEVOLUZIONE AL PRETORE.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429298-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CAUSE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA DEL PRETORE - ESTENSIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELLA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - DEVOLUZIONE AL PRETORE.*

In tema di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, l'art. 6 della legge 1 maggio 1955 n. 368, il quale devolve al pretore le cause relative al diritto alla proroga, il cui valore ecceda la Competenza del conciliatore, fissa un'ipotesi di Competenza, funzionale ed inderogabile, comprensiva di tutte le controversie che investano istituti propri del regime vincolistico, ancorché previsti da leggi successive. Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, consistente nel mancato o ritardato pagamento del canone, resta sottratta alle regole comuni di Competenza, per essere devoluta, in applicazione della citata norma, alla cognizione del pretore, qualora richieda che il giudice indaghi e si pronunci sulla esistenza e gravità dell'inadempimento, secondo i parametri dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841. (Conf 695/82, mass n 418485; (Conf 1989/81, mass n 412688; (Conf 1392/81, mass n 412029; (Conf 2646/80, mass n 406389).*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)