Sez. 2, Sentenza n. 7024 del 28/11/1986 (Rv. 449104 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - UDIENZA COLLEGIALE - RINVIO AD UDIENZA NON IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - CAUSA UNICA ED INSCINDIBILE - MANCATO AVVISO AD UNA DELLE PARTI DEL RINVIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE - NULLITÀ DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - UDIENZA COLLEGIALE - RINVIO AD UDIENZA NON IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA - CAUSA UNICA ED INSCINDIBILE - MANCATO AVVISO AD UNA DELLE PARTI DEL RINVIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE - NULLITÀ DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI.*
Quando più soggetti sono chiamati in giudizio a rispondere dei danni subiti dall'attore, non in via solidale ma in via autonoma o complementare, nel senso che la responsabilità dell'uno può condurre ad escludere o limitare quella degli altri, derivante da distinti ed autonomi comportamenti colposi, si verte in ipotesi di causa unica ed inscindibile con la conseguenza che la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio, per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza collegiale non tenuta alla data fissata e rinviata ad altra non immediatamente successiva, anche nei confronti di una sola delle parti investe il processo nei confronti di tutte le parti in causa. (V 126/82, mass n 417815; (V 4635/81, mass n 415339; (Conf 5626/82, mass n 423396).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)