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Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 30/07/1997 (Rv. 506333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Unico giudizio instaurato in ordine alle responsabilità dei vari proprietari e conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro stradale - Unicità del rapporto sostanziale e dell'accertamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato solo ad una della parti - Ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Corte di cassazione - Inottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1997-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Nell'unico giudizio instaurato a seguito di sinistro stradale fra i proprietari e i conducenti delle varie vetture coinvolte e i rispettivi assicuratori oggetto della controversia è l'accertamento delle responsabilità delle varie parti in causa e dei danni rispettivamente patiti, da condursi, attesa l'unicità del rapporto sostanziale dedotto, nel contraddittorio di tutte la parti in causa, anche nelle fasi di impugnazione. Ne consegue che, proposto dal danneggiato ricorso per cassazione nei confronti di uno dei responsabili del sinistro e del suo assicuratore, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti evocate in giudizio nella fase di merito quali responsabili del medesimo sinistro, impartito dalla Corte di Cassazione, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)