Sez. 1, Sentenza n. 2030 del 07/07/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157806 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a spiegare, con dettagliata esposizione, le ragioni che lo hanno indotto ad avvalersi positivamente o negativamente di tale potere allorquando l'imputato non abbia fornito specifici motivi per l'accoglimento della sua richiesta. (V mass n 152044; (V mass n 152508; (V mass n 152040; (V mass n 152000 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)