Sez. 6, Sentenza n. 1162 del 22/10/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152040 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - OMESSE INDICAZIONI DELLE RAGIONI CHE STANNO A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA FORMULATA CON I MOTIVI DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - OMESSE INDICAZIONI DELLE RAGIONI CHE STANNO A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA FORMULATA CON I MOTIVI DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Quando l'imputato nei motivi di appello non precisa le ragioni che stanno a fondamento della sua richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice della impugnazione non ha alcun Obbligo di motivare il rigetto della richiesta medesima. (Conf mass n 140860).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)