Sez. L, Sentenza n. 1308 del 07/02/1998 (Rv. 512384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE | Controversia di lavoro - Ricorso in riassunzione - Contenuto dell'atto - Individuazione del procedimento da continuare attraverso il richiamo dei relativi atti processuali - Necessità - Produzione dei suddetti atti non richiamati nel ricorso in riassunzione - Sufficienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE
Il ricorso in riassunzione di una controversia di lavoro davanti al giudice di rinvio, per garantire il contraddittorio, deve consentire alla controparte di individuare, già sulla base di esso, il procedimento che si intende proseguire, pertanto, sotto tale profilo, il suddetto ricorso deve essere "autosufficiente", nel senso che non è possibile ovviare ad eventuali carenze di esso con la produzione in giudizio di atti processuali che in tale ricorso non siano stati neppure richiamati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)