Sez. 3, Sentenza n. 9479 del 13/07/1995 Ud. (dep. 07/09/1995) Rv. 203540 - 01
Edilizia - In genere | Possibilità di revoca della sospensione del processo - Oltre i casi espressamente contemplati dalla legge - Disciplina - Condono edilizio - Sospensioni ex art. 44 ed art. 38 legge n. 47 del 1985 - Possibilità di rinuncia a quest'ultima sospensione - Modalità.
Edilizia - In genere
La possibilità di revoca della sospensione del processo oltre i casi espressamente contemplati dalla legge si inquadra nella tematica della rinunzia in campo pubblicistico. Pertanto detta possibilità non può essere ricondotta a schemi prestabiliti, ma deve fondarsi su alcuni principi generali che devono adattarsi, a volte, alle numerose evenienze ed esemplificazioni, potendosi, in generale asserire che la prevalenza dell'interesse pubblico o la compresenza di altri interessi privati pregiudicabili finiscono con l'essere i criteri guida al riguardo. I connotati propri delle due sospensioni previste in tema di condono edilizio fanno assumere alla prima, ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47, un condono decisamente pubblicistico e collegato, persino, all'organizzazione e gestione degli uffici, mentre la seconda, ex art. 38 legge citata, è ispirata a ragioni soggettive e personali, poiché assume la funzione di non rendere vana l'intrapresa procedura di sanatoria e di versamento dell'oblazione ai fini della dichiarazione di estinzione dei reati. Pertanto, a quest'ultima sospensione si può "rinunciare" con diversa modalità: in via fattuale, non producendo l'istanza di condono ed il versamento dell'oblazione oppure non presentando la domanda entro i termini perentori legislativamente stabiliti, e sotto l'aspetto giuridico, richiedendo la trattazione della causa con conseguente revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione del processo ed espressamente e personalmente rinunciando agli effetti conseguenti da detto provvedimento con un percorso legislativo ed argomentativo simile a quello contemplato dall'art. 571 cod. proc. pen. per il diritto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)