diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4567 del 19/05/1987 (Rv. 453247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO DALL'ACCORDO SINDACALE 6 OTTOBRE 1986 PER I SORVEGLIANTI DI MINIERA.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO STABILITO DALL'ACCORDO SINDACALE 6 OTTOBRE 1986 PER I SORVEGLIANTI DI MINIERA.*

L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito e non è censurabile in Sede di legittimità ove non sia dedotta una specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale od un vizio di motivazione. (nella specie la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva ritenuto che il trattamento economico stabilito dall'accordo sindacale 6 ottobre 1966 per i sorveglianti di miniera avesse valenza generale e non per i soli lavoratori già in servizio a quella data, ed inglobasse il cosiddetto superminimo come parte integrante della retribuzione). (V 5748/86, mass n 448212, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)