Sez. L, Sentenza n. 4548 del 19/05/1990 (Rv. 467268 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Con riguardo alla disciplina collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito, non sono utilmente deducibili, in Sede di legittimità, errores in iudicando risolventisi nella mera denuncia della violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., occorrendo invece che tale denuncia - la quale non può essere generica - specifichi in qual modo detto giudice, nel ricostruire la portata della disposizione collettiva, abbia deviato dal canone interpretativo che si assume violato. (principio affermato in fattispecie concernente gli orari ed i turni di lavoro dei dipendenti della Siremar, in servizio sulle motonavi la valletta, antonello da Messina, piero della francesca e caravaggio, e l'applicazione del contratto collettivo del primo gennaio 1981 e degli accordi del 15 luglio 1982 e del 13 maggio 1983). (V 6815/87, mass n 455015; (V 4567/87, mass n 453247; (V 3193/87, mass n 452261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)