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Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 02/10/1989 (Rv. 463792 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - COMPORTAMENTO O PRASSI DI MERA TOLLERANZA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESIMENTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463792-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO - COMPORTAMENTO O PRASSI DI MERA TOLLERANZA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESIMENTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, né sotto il profilo del difetto di coscienza e volontarietà dell'Azione (art. 3 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, né sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art. 3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)