Sez. 1, Sentenza n. 657 del 25/01/1999 (Rv. 522592 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Mera tolleranza od omissione di controlli o di altri interventi da parte della pubblica amministrazione - Buona fede - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di infrazioni amministrative, la mera tolleranza, ovvero la mancanza di controlli od altri interventi da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocate dall'agente come fatti idonei a radicare la sua buona fede e ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, occorrendo, per questo, da un lato la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta; e, dall'altro, che lo stesso non sia stato negligente od imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)