Sez. 1, Sentenza n. 10606 del 26/10/1998 (Rv. 520084 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Comportamento o prassi di mera tolleranza da parte della P.A. - Nei confronti di soggetti diversi da quello sanzionato - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze in tema di accertamento della buona fede del soggetto sanzionato.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, una prassi di mera tolleranza serbata dall'amministrazione (nella specie, in persona di agenti di P.S.) nei confronti di soggetti diversi dal destinatario della sanzione, ancorché versanti in una situazione del tutto analoga (nella specie, venditori ambulanti di fiori senza licenza, mai sanzionati, a differenza del ricorrente) non può essere legittimamente invocata come esimente né sotto il profilo di difetto di coscienza e volontà dell'azione illecita, né sotto quello dell'errore incolpevole, atteso che la scusante della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del proprio comportamento, per aver egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa, in concreto, essergli mosso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)