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Sez. L, Sentenza n. 538 del 21/01/1984 (Rv. 432763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito di un accordo aziendale non è censurabile in Cassazione ove sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici ed in osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano interpretato l'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle commissioni interne nel senso di ritenere operanti le garanzie procedimentali ivi previste nel solo caso di licenziamento del lavoratore che sia componente di tali commissioni e non anche in quello in cui il recesso sia stato intimato ad un lavoratore che, comunque eserciti attività sindacale, anche come componente della rappresentanza sindacale aziendale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 18/04/1966 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)