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Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 14/02/2012 (Rv. 621529 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Natura della ricognizione di debito - Dichiarazione unilaterale recettizia - Efficacia - Condizioni - Rimessione dell'atto direttamente dall'obbligato al creditore - Necessità - Effettuazione della ricognizione per interposta persona - Irrilevanza - Conseguenze - Inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 1988 cod. civ. a beneficio del preteso promissario.
Stato
decisa il 2012-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621529-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)