Sez. L, Sentenza n. 5714 del 23/10/1980 (Rv. 409554 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.*
Dalle Disposizioni che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto urbano e filoviario, non puo ricavarsi una nozione di retribuzione diversa da quella generale che, in Mancanza di norme particolari, espressamente dettate, deve quindi porsi a base del calcolo per la remunerazione del lavoro straordinario e comprendere ogni emolumento che il lavoratore riceva in modo continuativo come corrispettivo della prestazione da lui resa, ivi comprese le mensilita aggiuntive ed altri compensi non occasionali. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stato escluso che deroghino alle norme generali l'art 3 RDL 19 ottobre 1923 n 2328 sulla remunerazione del lavoro straordinario, l'art 1 dell'accordo sindacale del 19 febbraio 1948, e l'art 4 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1954). (Conf 3814/77, mass n 387479).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)