Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 26/10/1972 (Rv. 361102 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, la riduzione della capacita di guadagno deve essere valutata con riferimento alle concrete possibilita di esplicazione di attivita lavorative consentite all'assicurato dalle sue effettive condizioni psico-fisiche. Pertanto, tutte le infermita riscontrate debbono formare oggetto di un esame unitario e globale, onde determinare la concreta incidenza che dal loro insieme deriva, sulla capacita del lavoratore di impiegare le sue residue energie nelle attivita di lavoro cui egli sia genericamente e specificamente idoneo. (V 2341'70, mass n 348544; 2108'70, mass n 348230).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)