Sez. 2, Sentenza n. 2108 del 22/10/1970 (Rv. 348230 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - MOLTEPLICI INFERMITA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - MOLTEPLICI INFERMITA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA.*
Ai fini dell'accertamento della riduzione della capacita di guadagno ove l'assicurato risulti affetto da piu infermita, non deve farsi ricorso alla somma aritmetica delle percentuali di invalidita relative a ciascuna infermita, ma deve compiersi, caso per caso, la valutazione complessiva delle infermita con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attivita svolta dal soggetto e su ogni altra cui egli, per l'eta, la capacita intellettiva, le cognizione tecniche e le attitudini, potrebbe adattarsi, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)