Sez. 2, Sentenza n. 16862 del 30/07/2007 (Rv. 599372 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzione in tema di violazione di norma del regolamento edilizio comunale - Opposizione - Competenza del tribunale e non del giudice di pace.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione contenente una sanzione per violazione di norme del regolamento edilizio comunale, riguardando una disposizione in materia di urbanistica ed edilizia, spetta alla competenza del tribunale e non del giudice di pace, ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lettera c), della legge n. 689 del 1981; né può assumere rilievo, al riguardo, l'eventuale indicazione erronea contenuta nell'ordinanza-ingiunzione dalla quale risulti che l'opposizione è proponibile davanti al giudice di pace, potendo tale errore rilevare solo ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)