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Sez. 2, Sentenza n. 16862 del 30/07/2007 (Rv. 599372 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzione in tema di violazione di norma del regolamento edilizio comunale - Opposizione - Competenza del tribunale e non del giudice di pace.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599372-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione contenente una sanzione per violazione di norme del regolamento edilizio comunale, riguardando una disposizione in materia di urbanistica ed edilizia, spetta alla competenza del tribunale e non del giudice di pace, ai sensi dell'art. 22-bis, secondo comma, lettera c), della legge n. 689 del 1981; né può assumere rilievo, al riguardo, l'eventuale indicazione erronea contenuta nell'ordinanza-ingiunzione dalla quale risulti che l'opposizione è proponibile davanti al giudice di pace, potendo tale errore rilevare solo ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)