Sez. 2, Sentenza n. 12698 del 30/05/2007 (Rv. 597559 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione a cartella esattoriale - Proporzione in funzione recuperatoria del mezzo di tutela - Individuazione del giudice competente - Criteri previsti dall'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)