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Sez. 1, Sentenza n. 29655 del 17/06/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 226139 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presenza in Italia del condannato al momento della domanda - Irrilevanza - Conseguenza in tema di declaratoria di inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226139-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non avendo alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto devesi comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento in Italia, è illegittimo il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sulla sola base del fatto che il richiedente sia domiciliato all'estero, quando dalla stessa richiesta non risulti esclusa la possibilità che egli intenda trasferirsi in Italia per lo svolgimento della prova.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)