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Sez. 5, Sentenza n. 2087 del 04/02/2004 (Rv. 569878 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Imposte indirette indebitamente pagate - Rimborso - Interessi moratori - Leggi speciali - Disciplina - Maggior danno - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569878-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema di obbligazioni ed in ipotesi di rimborso di imposte indirette indebitamente pagate, in assenza di espressa previsione in senso contrario da parte del legislatore, la disciplina degli interessi moratori contenuta in leggi speciali non è di per sè astrattamente incompatibile con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma cod. civ., comportando soltanto il mutamento del parametro di riferimento alla stregua del quale operare l'accertamento e la conseguente liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)