Sez. 2, Sentenza n. 14151 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001) Rv. 218460 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Sussistenza delle condizioni per la concessione - Valutazione del giudice - Necessità - Ratifica dell'accordo e negazione contestuale del beneficio - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI
Nell'ipotesi di accordo delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, qualora i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino una nuova determinazione della pena ed all'indicazione della pena pattuita si aggiunga la richiesta di sospenderla condizionalmente, il giudice ha il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni per la concessione del beneficio, così come dettate negli artt. 163 e 164 cod. pen., in esse compresa la prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati, e può, senza dover procedere al dibattimento, ratificare soltanto l'accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta del beneficio stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)