Sez. 4, Sentenza n. 13066 del 18/11/1994 Ud. (dep. 30/12/1994) Rv. 200734 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti | Riduzione della pena nella misura concordata tra le parti - Ricorrenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena - Mancanza di espressa richiesta dell'imputato - Concedibilità di ufficio del beneficio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti
Poiché l'accordo nel giudizio di appello sull'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, esclusa solo quella eventualmente relativa all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., è da ritenere conformemente a quanto si verifica per lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., che il giudice, in mancanza di un'espressa istanza dell'imputato, non possa concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, quand'anche ne sussistano i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti, senza considerare poi che il P.G. in presenza della richiesta del detto beneficio, potrebbe negare il proprio consenso. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che, a seguito della riduzione della pena nella misura concordata tra le parti, sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena che, quindi, andava applicata anche di ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)