diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 38740 del 10/07/2019 Cc. (dep. 19/09/2019) Rv. 277747 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione della disciplina del reato continuato - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento - Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277747-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva determinato la pena a titolo di continuazione fra più reati nella parte relativa al calcolo ed il tribunale, in sede di rinvio, l'aveva rideterminata in aumento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)