Sez. 1, Sentenza n. 36414 del 19/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007) Rv. 237682 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione della disciplina del reato continuato - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione - Divieto di "reformatio in peius" - Applicabilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può, in sede di rinvio, rigettare integralmente la richiesta stessa, incorrendo, in tale ipotesi, nella violazione del divieto di "reformatio in peius" in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)