Sez. 5, Sentenza n. 39373 del 21/09/2011 Cc. (dep. 02/11/2011) Rv. 251521 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione della disciplina del reato continuato - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento - Divieto di "reformatio in peius" - Operatività.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti decisione annullata già favorevoli al ricorrente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)