Sez. 3, Sentenza n. 7011 del 26/07/1997 (Rv. 506282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso proposto da un Comune - Mancata indicazione del nome del Sindaco conferente la procura - Illeggibilità della sottoscrizione - Invalidità della procura - Limiti - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel ricorso per cassazione proposto da un Comune, ove non risulti nominativamente indicato il Sindaco che ha rilasciato la procura e la sottoscrizione di questa sia illeggibile, l'invalidità della procura per l'incertezza sulla persona del conferente e la conseguente impossibilità di verificarne i poteri rappresentativi, va esclusa allorquando, in base ad un atto già acquisito al processo, quale, nella specie, l'autorizzazione alla proposizione del ricorso da parte della giunta comunale, specificamente menzionata nel ricorso stesso, sia consentito il riferimento della indicata qualità di rappresentante ad una ben determinata persona fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)