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Sez. 3, Sentenza n. 7554 del 13/08/1997 (Rv. 506723 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Condizioni - Attività di reperimento e di indicazione dell'altro contraente o segnalazione dell'affare - Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506723-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempreché tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)