Sez. 3, Sentenza n. 1566 del 20/02/1997 (Rv. 502575 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto alla provvigione - Condizioni - Efficacia causale diretta ed esclusiva dell'attività del mediatore - Necessità - Esclusione - Attività del mediatore come antecedente necessario alla conclusione dell'affare - Necessità - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la "messa in relazione" da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il diritto a provvigione in un caso in cui una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore era stata interrotta senza conclusione dell'affare, e la ripresa delle trattative era intervenuta successivamente per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)