Sez. 5, Sentenza n. 3308 del 08/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158477 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL MANCATO PROSCIOGLIMENTO IN MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL MANCATO PROSCIOGLIMENTO IN MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La sentenza del giudice di merito che applichi una causa estintiva del reato escludendo che ricorrano i presupposti per una assoluzione piena nel merito, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione perché l'eventuale accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito determinerebbe una prosecuzione del giudizio incompatibile col principio della immediata applicazione delle cause estintive. (Conf mass n 144069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)