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Sez. 5, Sentenza n. 1043 del 12/10/1979 Ud. (dep. 23/01/1980) Rv. 144069 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PROSCIOGLIMENTO IN MERITO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144069-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - PROSCIOGLIMENTO IN MERITO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La sentenza con cui il giudice di merito applica una causa estintiva del reato, anziche adottare una pronuncia di assoluzione piena nel merito, non e sindacabile in Sede di legittimita sotto il profilo del difetto di motivazione ex art 475 n 3 cod proc pen, in quanto in caso di accoglimento del ricorso si renderebbe necessario il rinvio al giudice di merito, in contrasto col sistema previsto dall'art 152, secondo comma, cod proc pen, il quale non consente che il processo prosegua ritardandosi l'applicazione della causa estintiva. Il proscioglimento in merito e ammesso solo se esistono prove evidenti di innocenza che pero devono risultare dalla stessa sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)