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Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 10/03/2011 (Rv. 616807 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Uso artigianale in aggiunta alla originaria destinazione agricola del fondo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616807-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE

Il divieto di aggravamento di servitù previsto all'art. 1067 cod. civ. ricorre nell'ipotesi in cui alla destinazione agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione ad uso artigianale, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)