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Sez. 2, Sentenza n. 2351 del 01/03/1995 (Rv. 490840 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Servitù di passaggio per le esigenze di coltivazione del fondo - Utilizzazione di mezzi di locomozione diversi da quelli originari - Ammissibilità - Destinazione del fondo dominante anche a civile abitazione - Aggravamento della servitù - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490840-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE

La servitù di passaggio costituita per le esigenze di coltivazione del fondo dominante può esercitarsi con frequenza e mezzi di locomozione diversi da quelli originari, tenuto conto dei mutamenti delle colture agrarie e dei progressi della tecnica, giacché in tali casi rimane inalterata la funzione economica e giuridica della servitù. Si incorre, invece, nella violazione del divieto di aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 nell'ipotesi in cui alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione a civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)