Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002 (Rv. 557491 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE | Sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere - Effetto - Contestazione delle risultanze del verbale - Ammissibilità - Limiti - Giudizio di falso civile - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE
Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d'udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l'apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesta validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)