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Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002 (Rv. 557491 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE | Sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere - Effetto - Contestazione delle risultanze del verbale - Ammissibilità - Limiti - Giudizio di falso civile - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557491-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE

Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d'udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l'apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesta validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)