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Sez. L, Sentenza n. 12828 del 03/09/2003 (Rv. 566504 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Mancata sottoscrizione del verbale da parte del testimone - Nullità della prova - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566504-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 207, Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 44, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)