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Sez. 1, Sentenza n. 11382 del 11/07/1987 Ud. (dep. 05/11/1987) Rv. 176949 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CRITERI - ESAME DELLE DICHIARAZIONI DI PENTITI E DISSOCIATI.*
Stato
decisa il 1987-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176949-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CRITERI - ESAME DELLE DICHIARAZIONI DI PENTITI E DISSOCIATI.*

Il giudice di merito nella valutazione della prova deve procedere all'identificazione, all'analisi e al coordinamento di tutti gli elementi, fondando il suo convincimento su quelli che ad esso conducono univocamente e senza alternative. Adeguati spazi debbono essere riservati alla valutazione delle fonti di prova e al controllo delle notizie con i dati che intrinsecamente vanno ricondotti ai profili della spontaneità, delle costanze, del disinteresse, della narrazione particolareggiata della Mancanza di motivi di risentimento e estrinsecamente al profilo della riscontrabilità. Inoltre nella valutazione delle prove debbono essere differenziati pentitismo e dissociazione nei reati ad ispirazione ideologica e negli altri reati, specie di stampo mafioso; deve valutarsi il vantaggio del pentimento in relazione al rischio accettato di vendette dirette o trasversali; deve tenersi conto dei riscontri esterni e degli effetti peggiorativi della notizia sulla posizione processuale di chi la fornisce; si debbono controllare con rigore, ma non respingere aprioristicamente, le notizie "de relato" che costituiscono spesso il primo anello nel tessuto della prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)