Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 10/02/1984 (Rv. 433188 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE DI "EDIFICIO" - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE DI "EDIFICIO" - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*
L'art. 938 cod. civ., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e seguenti, prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di "edificio", cioè di struttura muraria complessa, idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose, e, pertanto, non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quale un muro, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione di pertinenze di edificio non interessato in quella costruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)