diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 46795 del 12/10/2023 Cc. (dep. 21/11/2023) Rv. 285493-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Processo in assenza nei confronti di imputato già destinatario di provvedimento cautelare custodiale, resosi latitante - "Incolpevole ignoranza" del processo - Esclusione - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285493-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)