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Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell’indagato – Situazioni precedenti all’introduzione dell’art. 162, comma 4–bis, cod. proc. pen., ai sensi della legge n. 103 del 2017 – Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279420-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)