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Sez. 2, Sentenza n. 40824 del 13/09/2023 Cc. (dep. 06/10/2023) Rv. 285256 - 02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Processo in assenza - Specifico mandato per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. - Successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del giudice di appello - Specifico mandato da rilasciare dopo la pronuncia del giudice di appello - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285256-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a impugnare, ex art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunziata in assenza dell'imputato, non è tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalità della citata disposizione, consistente nell'assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla, è realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)