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Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 02/04/1996 (Rv. 496763 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto di autorizzazione al curatore a proporre azione giudiziale - Natura ordinatoria - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496763-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Il decreto con il quale il giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 6 della legge fallimentare, autorizza il curatore a proporre azione giudiziale non ha l'idoneità ad incidere in via diretta e definitiva su diritti soggettivi dei terzi. Ne deriva che anche il decreto emesso dal tribunale a seguito del reclamo avverso detto provvedimento ha natura ordinatoria, cosicché nei suoi confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)