Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 07/02/1997 (Rv. 502281 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento di differimento dell'approvazione del piano di riparto - Idoneità al giudicato e ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo del decreto del Giudice Delegato che, in relazione allo stato della procedura fallimentare, differisce l'approvazione del piano di riparto dell'attivo predisposto dal curatore, rientra nelle funzioni di vigilanza e direzione della procedura fallimentare, non suscettibile come tale di produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato. Pertanto, l'anzidetto provvedimento non è impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)