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Sez. 1, Sentenza n. 4408 del 23/04/1991 (Rv. 471807 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Amministrazione dei beni | Atti di disposizione dei beni - Autorizzazione del debitore - Decreto del giudice delegato - Reclamo - Provvedimento del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471807-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Amministrazione dei beni

Il provvedimento del tribunale, che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi, in entrambi i casi di provvedimenti, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo, che non decidono su diritti soggettivi e non pregiudicano il diritto dell'interessato di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)