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Sez. 2, Sentenza n. 1998 del 23/06/1971 (Rv. 352606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - UTILIZZABILITA DELLE TABELLE SINDACALI ANCHE NEI CONFRONTI DEI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.*
Stato
decisa il 1971-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - UTILIZZABILITA DELLE TABELLE SINDACALI ANCHE NEI CONFRONTI DEI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.*

Il giudice di merito, ove ritenga che una regolamentazione collettiva di rapporti di lavoro sia ispirata al principio di cui all'art 36 della Costituzione, puo avvalersi di essa per determinare i diritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti, poiche tale regolamentazione, anche se non direttamente applicabile a questi ultimi, puo tuttavia essere utilizzata come parametro per determinare la giusta retribuzione. (V 540'71, mass n 350228' Conf 3915'69, mass n 344325).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)